Anagrafe



 
 




 
 

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228





Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Art. 1In ogni comune deve essere tenutal’anagrafe della popolazione residente.

Nell’Anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Art. 2 – E’ fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela, la iscrizione nell’Anagrafe del Comune di dimora abituale (…)

Art. 3 – Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, è Ufficiale della anagrafe. (…)

Art. 4 – L’Ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta della anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. (…)

Art. 5 – L’Ufficiale d’anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti (…)

Art. 6 –Gli Ufficiali si stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all’Ufficio d’anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o annotazioni si riferiscono

Art. 7 –Nei Comuni con separati uffici di stato civile (…)

Art. 8 –In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Art. 9 – Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate (…)

Art. 10 – Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. (…)

Art. 11 – Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge (…)

Art. 12 – La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto centrale di statistica. (…)

Art. 13 – Su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l’esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.




 
 

 MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare MI.A.C. n. 1(88) del 21/1/1988
Prot. 08800429 15 100-23/A.01 3.000.006

Rilascio notizie anagrafiche

Pervengono con sempre maggiore frequenza quesiti da parte delle amministrazioni comunali circa la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di residenti in anagrafe a privati che ne facciano richiesta per le più varie finalità di studio e di ricerca nonché da enti pubblici per varie motivazioni ed, infine, sulla possibilità di collegare, nel caso di impianti informatizzati, terminali presso sedi dei vigili urbani o di servizi circoscrizionali.
Sull'argomento è stata già emanata la circolare n. 5249 (10) del 4 luglio 1978 che forni ampie istruzioni sul comportamento da tenersi da parte delle amministrazioni comunali e la circolare n. 4 del 23 marzo 1982 per quanto riguarda i collegamenti via terminale tra anagrafi dotate di elaboratori elettronici e sale delle forze di polizia.
Tuttavia a completamento di quanto in precedenza diramato si intendono fare alcune considerazioni che dovranno contribuire a far sì che gli uffici anagrafici siano in grado di conoscere gli ambiti entro i quali adottare autonomamente una responsabile linea di condotta.
La pubblicità dell'atto anagrafico riconosciuta dall'art. 2 della legge anagrafica e la generalizzata possibilità di accesso alle notizie anagrafiche prevista dall'articolo 29 del Reg. Anagrafico, vengono però ridimensionate dall'articolo 32 del Regolamento stesso che preclude alle persone estranee all'ufficio di anagrafe la consultazione delle relative schede.
Dall'insieme ditali disposizioni, ne consegue che non è possibile consentire il rilascio di elenchi nominativi di residenti in anagrafe.
È peraltro evidente che una siffatta rigorosa interpretazione delle norme va contemperata con i superiori interessi della collettività e valutata anche in considerazione della mutata fisionomia che i servizi anagrafici hanno assunto nel tempo e cioè, da mera rilevazione statistica sotto vari aspetti della popolazione, a punto di riferimento e di programmazione per gran parte dei servizi sociali.
Ed è in quest'ottica che si è determinata una favorevole predisposizione nel consentire la fornitura di elenchi di nominativi iscritti in anagrafe nei confronti delle richieste provenienti da enti e/o amministrazioni pubbliche motivate da fini di effettiva utilità sociale o di pubblico interesse.
Tale tendenza è stata peraltro recepita nel corso dell'elaborazione del nuovo regolamento anagrafico che, tuttavia, ha previsto due distinti regimi per i soggetti pubblici e per quelli privati.
Mentre per i primi è espressamente prevista la possibilità di rilasciare elenchi di iscritti nelle anagrafi, per i soggetti privati non viene esclusa tale eventualità ma a condizione che i dati anagrafici vengano resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.
Da quanto esposto scaturisce la soluzione ad alcuni dei numerosi quesiti proposti da più Comuni.
Peraltro l'uso sempre più esteso del mezzo informatico induce più di una amministrazione pubblica a chiedere un collegamento con le anagrafi comunali qualora dotate di elaboratori elettronici, o ad installare un proprio terminale negli uffici comunali.
Si è già detto che, per quanto riguarda le forze di polizia, l'ipotesi è già stata presa in considerazione con il documento n. 4 del 23 marzo 1982.
Peraltro tenuto conto del ruolo di collaborazione per l'ordine e la sicurezza pubblica assegnato ai Comuni dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, ruolo da svolgere indipendentemente dai mezzi tecnici a disposizione, si ritiene, come già esplicitato per alcuni casi, che l'accesso alle notizie anagrafiche possa essere ugualmente consentito sia pure con gli accorgimenti e le cautele indicate nella circolare n. 4/1983.
Per quanto riguarda collegamenti a mezzo terminale, nell'ambito delle articolazioni di servizio delle amministrazioni comunali, e sempre che si tratti di mera consultazione ad opera di personale esclusivamente addetto all'ufficio utente del servizio, non sembra che vi ostino particolari motivi.
Non può invece accedersi alla richiesta di un continuo collegamento con gli uffici anagrafici anche quando la richiesta pervenga da parte di una pubblica amministrazione quale ad esempio quella delle finanze.
Senza voler escludere una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche è intuitivo che la stessa non può andare al di là di una fornitura, ragionevolmente cadenzata, di dati ma non oltre.
Diversamente si verrebbe a creare un'anagrafe al di fuori dell'istituzione comunale in aperto contrasto con il disposto dell'articolo uno delle legge 24 dicembre 1954, n 1228 che riserva al Comune detto compito.
Per quanto riguarda infine il collegamento con le Unità sanitarie locali e le sedi INPS, si fa esplicito richiamo alle circolari n. 2 del 15 febbraio 1986 per quel che riguarda le U.S.L. e 23 del successivo 26 novembre ed alla recente circolare n. 14 del 15 dicembre 1987 relativa all'anagrafe dei pensionati prevista dalla legge n. 903 del 1965.
Ciò premesso si ritiene di avere esaurientemente indicato con il presente documento, l'ottica nella quale vanno esaminati e risolti numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero nonché le richieste che saranno rivolte alle amministrazioni comunali.
Si confida pertanto nell'opera di informazione che le SS.LL. svolgeranno presso le amministrazioni comunali cui vorranno altresì assicurare come di consueto la più ampia collaborazione onde pervenire sollecitamente in loco alla soluzione dei vari casi che si dovessero prospettare.
 



 
 

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 Numero 223





Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
 
 

CAPO I: Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche

Art. 1 –  Anagrafe della popolazione residente

1.  L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
2.  L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3.  Nelle schede di cui al comma precedente sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Art. 4 –  Famiglia anagrafica

1.  Agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune
2.  Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
 
 

CAPO III: Adempimenti anagrafici

 Art. 12 Comunicazioni dello stato civile
Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.(…)

Art. 13 Dichiarazioni anagrafiche
Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio.(…)
 
 

CAPO IV: Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Art. 20 –  Schede individuali

1.  A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione.
2. (…)
3. (…)
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune.

Art. 21 –  Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia e alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento
3. (…)
4. (…)
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro Comune o all’estero.

CAPO VI  certificazioni anagrafiche

Art. 33 - Certificati anagrafici.

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
 

Art. 34 –  Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1.  Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2.  Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3.  Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.
 

Art. 35 –  Contenuto dei certificati anagrafici

1.  I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del Comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro dell’ufficio.
2.  Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del precedente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3.  Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato.
4.  Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazione pregresse.
 

Art. 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.

1. é vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. é consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.
3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture.
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.
 
 



CAPO IX vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

Art. 58 - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.

1.  Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.



 
 

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